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Sez. 1, Sentenza n. 3431 del 08/11/1974 (Rv. 371949 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1974-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371949-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - CONTENUTO.*

In materia di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore assuma di aver risentito danni in misura superiore agli interessi legali, egli deve, per l'art 1224 cod civ, dare la prova di uno specifico fatto, generatore dei maggiori danni, diverso dall'inadempimento del debitore, e della misura di essi. Tale Onere sussiste anche se egli abbia chiesto al giudice solo la condanna generica ai maggiori danni, dovendo in tale ipotesi non limitarsi a dedurre l'inadempimento, che da luogo automaticamente all'attribuzione degli interessi legali sul debito pecuniario, ma provare uno specifico fatto, dipendente dall'inadempimento del debitore, che sia potenzialmente idoneo a causare danni in misura superiore agli interessi legali. (V 2889'71, mass n 354116).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)