Sez. 3, Sentenza n. 3624 del 14/06/1982 (Rv. 421593 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI DALLA P.A. IURE PRIVATORUM - RISOLUZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA P.A. DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE SCATURENTI DA QUEI CONTRATTI - INADEMPIMENTO - COLPA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI DALLA P.A. IURE PRIVATORUM - RISOLUZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA P.A. DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE SCATURENTI DA QUEI CONTRATTI - INADEMPIMENTO - COLPA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nel caso di pagamenti da effettuare dalla pubblica amministrazione, in esecuzione di contratti stipulati iure privatorum, sono applicabili i principi generali e le norme stabilite dalla legge comune, con particolare riguardo a quelle relative allo accertamento dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa disciplina dalle norme contenute nel regolamento per la contabilità generale dello stato ed, in particolare dall'art. 270 di tale regolamento approvato con R.d. 23 maggio 1924 n. 827. Pertanto, il ritardo nell'adempimento, da parte della P.a., (nella specie, del canone di locazione, convenuto con scadenza semestrale e previa emissione dei ruoli di spesa) dovuto al mancato esaurimento dei vari stadi cui è soggetta la spesa, lungi dal liberare l'amministrazione dalla responsabilità per inadempimento, costituisce, invece, non equivoco elemento di colpa nel comportamento dall'amministrazione in quanto la stessa, pur consapevole del tempo necessario per i vari incombenti, non si è curata di iniziare le pratiche e di seguirle diligentemente nel loro iter, sì da poter adempiere esattamente alle obbligazioni assunte. (V 2065/80, mass nn 405717 e 405718).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)