diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3271 del 13/05/1983 (Rv. 428164 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI IURE PRIVATORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PAGAMENTI RELATIVI - DISCIPLINA APPLICABILE - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO PER IL MANCATO ESAURIMENTO DELL'ITER CUI È SOGGETTA LA SPESA - RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428164-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI IURE PRIVATORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PAGAMENTI RELATIVI - DISCIPLINA APPLICABILE - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO PER IL MANCATO ESAURIMENTO DELL'ITER CUI È SOGGETTA LA SPESA - RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*

Nel caso di pagamenti da effettuare dalla pubblica amministrazione in esecuzione di contratti stipulati iure privatorum, sono applicabili i principi generali e le norme stabilite dalla legge comune, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa disciplina dalle norme contenute nel regolamento per la contabilità dello stato (regio decreto 23 maggio 1924 n. 827), ed in particolare dall'art. 270 di tale regolamento. Pertanto, il ritardo nell'adempimento da parte della pubblica amministrazione (nella specie: pagamento del canone di locazione), dovuto al mancato esaurimento dei vari stadi cui è soggetta la spesa, lungi dal liberare l'amministrazione dalla responsabilità per inadempimento, costituisce, invece, non equivoco elemento di colpa nel comportamento della stessa che, pur consapevole del tempo necessario per i vari incombenti, non si è curata di iniziare le pratiche e di seguirle diligentemente nel loro iter, sì da poter adempiere esattamente alle obbligazioni assunte. (V 4330/82, mass n 422304; (V 2202/82, mass n 420073; (Conf 3624/82, mass n 421593).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)