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Sez. 6, Sentenza n. 12313 del 27/11/2007 Cc. (dep. 19/03/2008) Rv. 239327 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE | Arresti domiciliari - Trasgressione alle prescrizioni - Valutazione della gravità delle esigenze cautelari - Esclusione - Ripristino della custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239327-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

In caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, il giudice, a norma dell'art. 276, comma primo-ter, cod. proc. pen., una volta accertata l'avvenuta trasgressione, è tenuto a disporre la revoca degli arresti domiciliari e a ripristinare automaticamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibilità di rivalutare le esigenze cautelari, versandosi in un'ipotesi di presunzione di inadeguatezza di qualsiasi misura diversa da quella custodiale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)