diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 942 del 13/11/2003 Cc. (dep. 19/01/2004) Rv. 228051 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE | Arresti domiciliari - Violazione del divieto di allontanarsi dalla abitazione - Applicazione della custodia in carcere - Valutazione delle esigenze cautelari - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228051-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

In caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti, l'art. 276 comma primo ter cod. proc. pen. rende obbligatoria la revoca degli arresti domiciliari ed il ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari. Infatti tale norma, lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure custodiali, integra un'ipotesi di presunzione di inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si sia rivelata insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto essenziale (Corte costituzionale n. 40 del 2002).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)