Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008 (Rv. 602892 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE | Utile gestione di comunione ereditaria - Diritti del gestore - Rimborso delle spese per conservazione e miglioramento dei beni amministrati - Debenza - Pagamento di debiti degli eredi e legatari verso la massa - Rimborso al gestore - Esclusione - Ragioni - Inesistenza, nel gestore, del potere di rappresentanza della massa.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE
Il gestore di una comunione ereditaria ha diritto al rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento dei beni comuni ma non può pretendere il pagamento dei debiti verso la massa da parte dei coeredi o legatari, in quanto l'obbligo di versamento, a loro carico, sorge al momento del giudizio di divisione e di resa nel conto e non nei confronti del gestore, privo del potere di rappresentanza della massa ereditaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 700, Cod. Civ. art. 703, Cod. Civ. art. 709, Cod. Civ. art. 2028
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)