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Sez. 2, Sentenza n. 1222 del 30/01/2002 (Rv. 551971 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE | Coerede gestore dei beni ereditari comuni - Poteri nei confronti dei coeredi - Limiti.
Stato
decisa il 2002-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551971-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE

In materia successoria, stante la compatibilità delle norme sull'amministrazione della cosa comune con l'istituto della gestione di affari altrui, il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 cod. civ., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, né tenuto a garantirne l'integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 2031, Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)