Sez. 2, Sentenza n. 1222 del 30/01/2002 (Rv. 551971 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE | Coerede gestore dei beni ereditari comuni - Poteri nei confronti dei coeredi - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE
In materia successoria, stante la compatibilità delle norme sull'amministrazione della cosa comune con l'istituto della gestione di affari altrui, il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 cod. civ., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, né tenuto a garantirne l'integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 2031, Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)