Sez. L, Sentenza n. 27 del 05/01/1980 (Rv. 403390 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
In base al combinato tassativo disposto degli artt 353 e 354 cod proc civ, la nullita degli Atti successivi all'interruzione del processo verificatasi ipso iure nelle ipotesi di cui all'art 301 cod proc civ (morte del procuratore costituito) non ricade tra i casi nei quali il giudice di appello, ravvisata una nullita del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice; onde lo stesso giudice di appello, pur riconoscendo la nullita degli Atti di prime cure a causa dell'evento interruttivo, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Conf 1494/74, mass n 369608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)