Sez. L, Sentenza n. 1494 del 17/05/1974 (Rv. 369608 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
La nullita degli Atti successivi alla interruzione del processo verificatasi ipso jure nelle ipotesi di cui all'art 301 cod proc civ (morte del procuratore costituito) non ricade fra i casi nei quali il giudice d'appello, ravvisata una nullita nel processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, onde lo stesso giudice di appello, pur riconoscendo la nullita degli Atti di prime cure a causa dell'evento interruttivo, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Conf 1228'53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)