Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 23/02/1981 (Rv. 411605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - MORTE DEL PROCURATORE DELLA PARTE IN PRIMO GRADO - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO E CONSEGUENTE NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI E DELLA SENTENZA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - DICHIARAZIONE IN APPELLO DELLA ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - DIVIETO - CONDIZIONE - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - OBBLIGATORIETA - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - MORTE DEL PROCURATORE DELLA PARTE IN PRIMO GRADO - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO E CONSEGUENTE NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI E DELLA SENTENZA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - DICHIARAZIONE IN APPELLO DELLA ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - DIVIETO - CONDIZIONE - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - OBBLIGATORIETA - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Il giudice di secondo grado, che rilevi l'interruzione automatica del processo di primo grado per effetto della morte del procuratore della parte, ai sensi dell'art 301 cod proc civ, e la conseguente nullita degli Atti successivi e della sentenza resa nota nonostante tale interruzione, non puo, peraltro, dichiarare, l'Estinzione del procedimento ove sia mancato il decorso del termine semestrale di riassunzione dal giorno della conoscenza legale di quell'evento, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi di rimessione al primo giudice, secondo la previsione degli artt 353 e 354 cod proc civ. (V 27/80, mass n 403389 e mass n 403390; (V 1494/74, mass n 369608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)