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Sez. 3, Sentenza n. 5431 del 22/09/2016 Ud. (dep. 06/02/2017) Rv. 269265 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Contraffazione di opere d'arte - Causa di non punibilità prevista dall'art. 179 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Copie di opere detenute per il godimento personale e non destinate alla messa in vendita - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269265-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

L'annotazione di non autenticità dell'opera d'arte, contenuta nell'art. 179, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ai fini della non punibilità del detentore di copie di opere d'arte, è irrilevante allorquando la detenzione avvenga per la fruizione ed il godimento esclusivamente personale, non ricorrendo, in tal caso, il pericolo di offesa al bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici previste dall'art.178, D.Lgs. n.42 del 2004.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 178, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)