Sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008) Rv. 242126 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Contraffazione di opere d'arte - Elemento oggettivo - Individuazione - Casi di non punibilità - Dichiarazione espressa di non autenticità - Condizioni.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
In tema di contraffazione di opere d'arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l'opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 128, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 179, Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)