Sez. 5, Sentenza n. 5197 del 20/10/1999 Cc. (dep. 30/11/1999) Rv. 214606 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Giudice di merito che, all'esito del patteggiamento, applichi in dispositivo pena diversa da quella concordata - Possibilità per la Cassazione di applicare tale ultima pena - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
In tema di patteggiamento, è consentito alla Corte di cassazione, non trattandosi di statuizione che coinvolge valutazione di merito, provvedere alla determinazione della sanzione penale mediante rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice di merito, pena non coincidente con quella indicata in motivazione e risultante dal verbale documentante l'accordo intercorso tra le parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)