Sez. 3, Sentenza n. 38269 del 25/09/2007 Ud. (dep. 17/10/2007) Rv. 237828 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Esistenza di errori materiali - Prevalenza della motivazione sul dispositivo - Rimozione da parte della Cassazione mediante annullamento senza rinvio della sentenza - Fattispecie: erroneo calcolo della pena.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE
Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. Ne consegue che, in tal caso, la motivazione prevale sul dispositivo, giustificandosi l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla determinazione della pena, che viene rideterminata dalla Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)