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Sez. 6, Sentenza n. 20819 del 09/04/2013 Cc. (dep. 14/05/2013) Rv. 256230 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Omissione grafica nel dispositivo - Prevalenza della motivazione sul dispositivo - Rettifica del dispositivo secondo la procedura di cui all'art. 619 cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256230-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di sentenza di applicazione della pena, il dispositivo in cui sia omessa la enunciazione del concordato beneficio della sospensione condizionale della pena, è suscettibile di rettificazione integrativa da parte della Corte di cassazione, trattandosi di una statuizione obbligatoria e conseguenziale alla pronuncia che non implica l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)