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Sez. U, Sentenza n. 13249 del 19/05/2025 (Rv. 674830-01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE | Restituzioni all’esportazione - Reg. CE n. 3665 del 1987 - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Costituzione in mora dell’Amministrazione - Idoneità - Conseguenze - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2025-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674830-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE

In tema di "restituzioni" all'esportazione, come disciplinate dal Regolamento CE n. 3665 del 1987 (applicabile ratione temporis), la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest'ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l'Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto; pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l'avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull'importo dello stesso e con l'indicata decorrenza.

Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)