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Sez. T, Ordinanza n. 18314 del 06/06/2026 (Rv. 679000-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Processo tributario - Notificazione dell'atto impugnato - Contestazioni sulla prova della data di notifica - Ordine di esibizione ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 - ObbligatorietĂ  - Destinatario - Soggetto notificatore. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679000-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

In tema di processo tributario, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in presenza di contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente ai fini della prova della notificazione dell'atto impugnato, senza avere previamente esercitato il potere-dovere di ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, potendo rivolgere tale ordine anche al soggetto notificatore, quando questi sia l'unico detentore della documentazione attestante l'esito della notificazione, come accade nell'ipotesi di notificazione eseguita mediante raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)