Sez. T, Ordinanza n. 27257 del 12/10/2025 (Rv. 676851-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Tempestività del ricorso - Controllo officioso del giudice - Necessità - Dovere di collaborazione ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
In tema di processo tributario, il controllo sulla tempestività del ricorso costituisce dovere del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dal resistente, il cui assolvimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, nei casi dubbi, in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, il giudice è tenuto preliminarmente a ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la data della contestata notificazione e può pronunciare la conseguente inammissibilità solo a seguito del mancato riscontro a tale ordine, dell'acquisita prova della tardività o della persistente insanabile incertezza, pur a seguito della suddetta acquisizione documentale.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)