Sez. 6, Sentenza n. 6172 del 28/03/1985 Ud. (dep. 20/06/1985) Rv. 169830 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - FAMILIARI - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - CONSEGNATARIO - CUGINA DEL DESTINATARIO - SUFFICIENZA - IRRILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - FAMILIARI - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - CONSEGNATARIO - CUGINA DEL DESTINATARIO - SUFFICIENZA - IRRILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA.*
In tema di notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 169 ultimo comma cod. proc. pen. mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario e comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sottoscrizione di quest'ultimo, con la specificazione, da parte del ricevente, della qualità di cugina del destinatario non soddisfa integralmente le condizioni richieste dall'art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890, che ha innovato rispetto alla precedente disciplina. Infatti, in virtù della recente normativa si richiede espressamente, quando la consegna del piego raccomandato da parte dello agente postale è effettuata a persona diversa dal destinatario, che accanto alla firma sull'avviso e sul registro di consegna deve essere indicata, nel caso di consegnatario familiare, la sua convivenza anche se temporanea. (V mass n 165019).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)