Sez. 5, Sentenza n. 1514 del 28/05/1984 Cc. (dep. 27/06/1984) Rv. 165019 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - FAMILIARI - CONVIVENTE - AVVISO DI RICEVIMENTO CONSEGNATO A FAMILIARE - INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DELL'ESTRATTO DI SENTENZA CONTUMACIALE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - FAMILIARI - CONVIVENTE - AVVISO DI RICEVIMENTO CONSEGNATO A FAMILIARE - INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DELL'ESTRATTO DI SENTENZA CONTUMACIALE.*
È nulla in base all'innovazione apportata dall'art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890 la notificazione della sentenza contumaciale eseguita per estratto all'imputato mediante deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione e comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora detto avviso venga consegnato ad un familiare, e nella relata non venga indicato il rapporto di convivenza, anche se temporanea. (V mass n 162014; (V mass n 157962).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)