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Sez. L, Sentenza n. 9215 del 07/06/2012 (Rv. 622702 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | "Tempo-tuta" - Qualificazione - Tempo di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622702-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore avverso la decisione di merito, che non aveva riconosciuto il diritto a compenso per lavoro straordinario con riferimento al "tempo-tuta", non essendo emerso che il prestatore fosse tenuto ad anticipare l'ingresso nello stabilimento per svolgere l'attività di vestizione e che il datore di lavoro esercitasse controlli disciplinari al riguardo, anzi risultando che, nel periodo estivo, alcuni lavoratori non indossavano la parte superiore della tuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)