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Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016 (Rv. 638332 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Tempo occorrente ad indossare la divisa - Qualificazione - Orario di lavoro - Eterodirezione - Rilevanza - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638332-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di lavoratori che prestavano assistenza ad anziani non autosufficienti sull'assunto che dovevano solo portare una "divisa pulita", senza accertare il grado di igiene e le caratteristiche richiesti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)