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Sez. 5, Sentenza n. 24545 del 26/11/2007 (Rv. 601058 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fabbricati rurali - Nozione - Vincolo di pertinenzialità - Applicabilità della nozione di pertinenza ex art. 817 cod. civ. - Sussistenza - Rilevanza dell'autonoma iscrizione in catasto della pertinenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601058-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, il vincolo di pertinenzialità che qualifica la "ruralità" dei fabbricati a fini fiscali e, segnatamente, a quelli della tassazione di registro e sulle successioni secondo il più favorevole criterio del "valore automatico" di cui all'art. 8 legge n. 880 del 1986, va ricondotto alla nozione di pertinenza fornita, in via generale, dall'art. 817 cod. civ. secondo cui "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa". Ne deriva, dunque, che l'effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio ed ornamento dell'altra debba essere considerata una relazione implicante oltre che aspetti oggettivi anche aspetti soggettivi, riferibili alla volontà dell'avente diritto, e non può essere di per sè esclusa dalla sola ricorrenza di circostanze di rilevo eminentemente formale, quali la distinta iscrizione in catasto della pertinenza o l'autonoma indicazione dei fabbricati nella denunzia di successione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26, Legge 17/12/1986 num. 880 art. 8, Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)