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Sez. 5, Sentenza n. 24152 del 29/12/2004 (Rv. 578896 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Costruzioni rurali - Ruralità - Nozione - Criteri - Conseguenze - Fattispecie relativa ad accertamento di maggior valore.
Stato
decisa il 2004-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578896-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi fondiari, il carattere rurale di costruzioni o porzioni di costruzioni, e relative pertinenze, carattere che fa considerare le stesse non produttive di reddito, dipende, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), dalla sussistenza di due condizioni: una di tipo soggettivo, afferente alla persona dell'utilizzatore del fabbricato, che deve essere addetta alla coltivazione della terra o alle altre attività specificate dalla norma, e l'altra di tipo oggettivo, riguardante l'immobile, che deve essere <strumentale> all'esercizio di quelle attività, e in quanto tale deve presentare caratteristiche rispondenti alle relative esigenze (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso del contribuente e confermato la sentenza di merito con la quale era stato accertato un maggior valore della quota di proprietà di un immobile <rurale>).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 39, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1991 num. 546 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)