Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 20/04/1994 (Rv. 486303 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle donazioni - In genere | Base imponibile - Determinazione automatica in relazione a fabbricati rurali ex art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 637 del 1972 - Applicabilità - Condizioni - Donazione del solo fabbricato rurale o del fondo rustico e del fabbricato rurale non avente carattere di pertinenza - Imponibile - Determinazione automatica - Inapplicabilità.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle donazioni - In genere
In tema d'imposta sulle donazioni e con riguardo all'istituto della determinazione automatica della base imponibile in relazione a fabbricati rurali, l'art. 26, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, il quale dispone che "non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti al catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura, non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito......" - richiamato per le donazioni dall'art. 55 del citato d.P.R. n. 637 del 1972 e applicabile, nella ipotesi di giudizio in corso, anche alle imposizioni su precedenti donazioni - trova applicazione quando i fabbricati predetti, legati da vincolo pertinenziale ai fondi rustici su cui insistono, siano donati (ovvero caduti in successione o trasferiti con atti soggetti ad imposta di registro - avendo l'istituto summenzionato analoga disciplina in materia d'imposte tanto di registro che di successioni e di donazioni) in uno ai rispettivi fondi; non trova applicazione invece - non avendo il contribuente la possibilità di offrire gli elementi necessari per operare la valutazione a coefficiente catastale, essendo i fabbricati rurali iscritti in catasto senza attribuzione di rendita, in quanto l'estimo catastale dei terreni tiene esistenti fabbricati in ragione della loro destinazione agricola - quando la donazione (altrettanto dicasi per la successione e per gli atti soggetti alla imposta di registro) riguardi unicamente il fabbricato rurale o abbia ad oggetto il fondo rustico ed il fabbricato rurale, ma quest'ultimo non sia legato da vincolo pertinenziale con il terreno.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 55 CORTE COST., Legge 17/12/1986 num. 880 art. 8, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)