Sez. L, Sentenza n. 8787 del 30/04/2015 (Rv. 635288 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri - Trattamento di pensione privilegiata - Riconoscimento di contributi figurativi a seguito di costituzione di posizione quale dipendente di un'impresa privata - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il pensionato INPS, già in servizio nell'Arma dei Carabinieri, che fruisca della posizione contributiva quale dipendente di una società privata, non ha diritto al riconoscimento dei contributi figurativi di cui all'art. 49, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 in relazione alla maggiore anzianità lavorativa a lui riconosciuta - in virtù dell'aumento di un quinto del servizio prestato in base all'art. 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 - in sede di liquidazione della pensione privilegiata. Il trattamento pensionistico privilegiato, infatti, assorbe ed integra l'importo della pensione normale, venendo così a sostituirsi ad esso e, in ragione del divieto di doppia valutazione di un periodo di attività, di tempo o di servizio, operante nell'ordinamento delle pensioni dei dipendenti statali, non è consentito considerare due volte lo stesso periodo di servizio, che abbia già condotto al riconoscimento della pensione privilegiata.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 com. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 com. 2 CORTE COST., Legge 27/05/1977 num. 284 art. 3 com. 5, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 18, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 124 com. 1 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 124 com. 2 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)