Sez. L, Sentenza n. 26754 del 05/10/2025 (Rv. 676645-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della P.A. - Natura previdenziale - Fondamento - Conseguenze - Utilizzabilità della contribuzione per l'erogazione della pensione di anzianità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella specie, durante il periodo in cui l'assicurato era arruolato nella marina) è di natura previdenziale e non indennitaria, in quanto presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio, e pertanto la relativa contribuzione non può essere utilizzata nuovamente per l'erogazione della pensione di anzianità.
DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 2, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 3, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 39, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)