Sez. L - , Sentenza n. 21511 del 15/09/2017 (Rv. 645276 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta nel periodo alle dipendenze dello Stato – Natura previdenziale – Pensione privilegiata ordinaria riconosciuta al militare di leva per invalidità contratta per causa di servizio – Natura indennitaria - Divieto di cumulo ex art. 6 d.P.R. n. 1092 del 1973 - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La pensione privilegiata ordinaria conseguente al servizio prestato alle dipendenze della P.A.ha natura previdenziale, presupponendo il rapporto di servizio, a differenza della pensione privilegiata, riconosciuta al militare di leva per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare, che ha natura indennitaria e prescinde dal rapporto di servizio e dalla sua durata; ne consegue che, nel caso di percezione del primo trattamento pensionistico, opera il divieto di cumulo di cui all’art. 6 d.P.R. n. 1092 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)