Sez. 3, Sentenza n. 839 del 29/01/1988 (Rv. 457233 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - ABROGAZIONE DELL'ART. 45, SECONDO COMMA, LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE AD OPERA DELL'ART. 6, SESTO COMMA, LEGGE N. 399 DEL 1984 - CONSEGUENZE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - ABROGAZIONE DELL'ART. 45, SECONDO COMMA, LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE AD OPERA DELL'ART. 6, SESTO COMMA, LEGGE N. 399 DEL 1984 - CONSEGUENZE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE.*
A seguito dell'integrale abrogazione del secondo comma dell'art. 45 della legge n. 392 del 1978 - effettuata dall'art. 6, sesto comma, della legge 30 luglio 1984, n. 399 - pur in Mancanza di una norma espressa, le controversie relative alla Determinazione del canone degli immobili urbani restano devolute alla Competenza per materia del solo pretore, alla stregua di una interpretazione sistematica della citata legge abrogativa e della relativa ratio legis, nonché dell'esclusivo riferimento al detto giudice e della previsione del giudizio di appello davanti al tribunale effettuati rispettivamente dagli artt. 48 e 51 della legge n. 392 del 1978, come modificati dalla legge n. 399 del 1984. (Conf 1841/87, mass n 451195).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)