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Sez. U, Sentenza n. 636 del 19/01/1993 (Rv. 480338 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere | Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Vizi di motivazione denunciabili - Determinazione.
Stato
decisa il 1993-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480338-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere

Il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (nella specie, avverso decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche) non è proponibile per denunciare quei vizi di motivazione della sentenza impugnata che implichino un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto con le risultanze probatorie, ma solo quelli che si traducano in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi, emergenti dal solo contesto del provvedimento, di sua radicale inesistenza o di argomentazioni inidonee a palesare una qualsiasi "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)