Sez. U, Sentenza n. 636 del 19/01/1993 (Rv. 480338 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere | Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Vizi di motivazione denunciabili - Determinazione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere
Il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (nella specie, avverso decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche) non è proponibile per denunciare quei vizi di motivazione della sentenza impugnata che implichino un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto con le risultanze probatorie, ma solo quelli che si traducano in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi, emergenti dal solo contesto del provvedimento, di sua radicale inesistenza o di argomentazioni inidonee a palesare una qualsiasi "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)