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Sez. 5, Sentenza n. 14147 del 24/09/2003 (Rv. 567105 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | IVA - Disciplina di cui all'art. 50, comma terzo, della legge n. 413 del 1991 - Ambito applicativo - Omessa presentazione della dichiarazione originaria - Applicabilità della norma - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567105-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale in materia di IVA, l'art. 50, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo aver stabilito che, qualora il contribuente - ai sensi del comma primo - si avvalga della facoltà di presentare la dichiarazione annuale omessa o di rettificare la dichiarazione presentata, gli uffici sono tenuti a procedere agli accertamenti ed ai controlli secondo le regole ordinarie, aggiunge che "l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo d'imposta", con determinati limiti ed a determinate condizioni, le quali fanno riferimento, quale indefettibile presupposto, all'ammontare dell'imposta risultante dall'originaria dichiarazione. Ad un tal riguardo - anche in considerazione della natura agevolativa della norma, che ne impedisce una interpretazione che ne ampli la portata -, deve ritenersi che l'applicabilità della disposizione in esame (che pone dei limiti al potere di accertamento dell'ufficio) sia esclusa per i contribuenti che abbiano del tutto omesso di presentare la dichiarazione annuale originaria.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)