Sez. L, Sentenza n. 3152 del 01/04/1987 (Rv. 452238 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CONDIZIONI - ERRORI DI CONTEGGIO - INCLUSIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CONDIZIONI - ERRORI DI CONTEGGIO - INCLUSIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Gli errori di conteggio in cui sia incorso il giudice del merito, dato il loro carattere materiale, vanno corretti attraverso la procedura di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ. e non sono denunciabili dinanzi alla Corte di Cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce in un controllo di mera legittimità delle decisioni di merito. (V 2166/80, mass n 405831; (V 3905/68, mass n 337408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)