Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 06/12/1968 (Rv. 337408 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITA- PROCEDURA DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITA- PROCEDURA DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*
L'errore di calcolo, salvo il caso in cui sia conseguenza di una errata motivazione giuridica o di un vizio di motivazione, non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione. Esso puo essere emendato con il mezzo della rettificazione ai sensi degli articoli 287 e 288 cod. proc.civile. (V. N. 977-67, massima n.327248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)