Sez. 3, Sentenza n. 9192 del 09/06/2003 (Rv. 564075 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Ricorribilità per cassazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono ricorribili per cassazione solo per violazione di norme relative al procedimento o per la violazione di norme sostanziali inderogabili; esse non sono invece censurabili in relazione all'accertamento compiuto in ordine all'esistenza di fatti e neppure in relazione alla valutazione dei fatti stessi, operata ai fini delle conseguenze che vi si debbono ricollegare quanto ai diritti e agli obblighi delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)