Sez. 3, Sentenza n. 11746 del 24/06/2004 (Rv. 573880 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Decisioni del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1032, 91 - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Ricorso per cassazione per violazione della disciplina sulla prescrizione - Ammissibilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.(e tali sono tutte le sentenze emesse in cause di valore non superiore ad euro 1032, 91, anche se il giudice di pace abbia fondato la sua decisione sul richiamo ad una norma di legge) non sono sindacabili in sede di legittimità che per violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme processuali e di quelle comunitarie di rango superiore alla legge ordinaria; ne consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si censuri l'applicazione di un termine di prescrizione del credito inferiore a quello previsto dalla legge, trattandosi di violazione di norma ordinaria di natura sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)