Sez. 3, Sentenza n. 11738 del 24/06/2004 (Rv. 573875 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Decisioni secondo equità del giudice di pace in cause di valore non superiore ad euro 1032, 91 - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di pattuizione di un corrispettivo minimo garantito in favore del Comune per l'erogazione di acqua potabile.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
In un giudizio dinanzi al giudice di pace, avente ad oggetto il pagamento da parte di un privato nei confronti di un comune del canone di somministrazione dell'acqua potabile, il giudice di pace può decidere secondo equità se la causa ha valore inferiore a 1032, 91 euro, non essendo vincolato in tale giudizio dal rispetto delle norme sostanziali di legge ordinaria, né essendo sindacabile in sede di legittimità la regola equitativa applicata nel caso concreto, qualora non se ne lamenti il contrasto con norme costituzionali, comunitarie o processuali.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sindacabile la decisione del giudice di pace che aveva affermato che il fruitore del servizio comunale di acqua potabile in tanto poteva essere tenuto a pagare all'ente erogatore il corrispettivo "minimo garantito" in quanto l'ente territoriale avesse fornito la prova scritta che il fruitore aveva accettato esplicitamente tale clausola, mentre, in mancanza, il fruitore era tenuto a pagare solo in relazione al consumo effettivo, pur essendo tale decisione in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1339 cod. civ., che prevede che i prezzi imposti di beni o servizi sono inseriti di diritto nel contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)