Sez. 1, Sentenza n. 5523 del 09/01/2004 Cc. (dep. 11/02/2004) Rv. 226958 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Motivi - Deduzione di lacune istruttorie non rappresentate nella fase di merito - Inammissibilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE
Nel procedimento di sorveglianza non possono essere dedotte con ricorso per Cassazione le lacune istruttorie occorse nella fase di merito che non siano state denunciate dinanzi al giudice competente per essa, anche se quest'ultimo giudichi in unico grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)