Sez. 1, Sentenza n. 296 del 20/01/1997 Cc. (dep. 19/04/1997) Rv. 207343 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | provvedimenti del magistrato di sorveglianza ex art. 35, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) - Impugnabilità - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
Contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, adito ai sensi dell'art. 35 comma 2 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione. Ne consegue che il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza abbia rigettato il reclamo contro il provvedimento del direttore dell'istituto penitenziario che aveva disposto la permanenza del detenuto nella speciale sezione di alta sorveglianza non è ulteriormente reclamabile, né ai sensi dell'art. 14-ter della citata legge, né a norma dell'art. 111 Cost., attesa la natura amministrativa e non giurisdizionale che non limita la residua libertà personale del detenuto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)