Sez. 1, Sentenza n. 919 del 09/02/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 215915 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanze del magistrato di sorveglianza che decide sui reclami dei detenuti o degli internati avverso provvedimenti dell'autorità penitenziaria - Rimedio esperibile - Indicazione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sui reclami dei detenuti o degli internati inerenti a provvedimenti adottati nei loro confronti dall'autorità penitenziaria è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge e, in particolare, soltanto per inosservanza delle norme concernenti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti all'interessato e l'esercizio della facoltà di discolpa da parte del condannato o dell'internato, e giammai per altri motivi, in quanto il controllo del magistrato di sorveglianza sull'atto amministrativo, tale essendo il provvedimento emesso in materia disciplinare dall'autorità penitenziaria, è circoscritto soltanto all'accertamento delle elencate modalità di effettuazione, e non pure alla valutazione del contenuto di merito del medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)