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Sez. 6 - , Sentenza n. 21498 del 31/10/2018 Ud. (dep. 16/05/2019) Rv. 275736 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Giudizio di cognizione - Rito abbreviato - Continuazione con reati già oggetto di giudicato – Determinazione della pena – Regola di temperamento del cumulo materiale delle pene – Limite dei trenta anni di reclusione – Applicazione prima della riduzione di pena per la scelta del rito – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275736-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Nel giudizio di cognizione, ai fini della determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia intervenuta condanna definitiva solo per taluni di essi, tra cui quello più grave, non opera il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. qualora l'aumento, da effettuarsi prima della riduzione conseguente alla scelta del rito, sia di entità tale da non determinare il superamento del limite dei trent'anni di reclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)