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Sez. 1, Sentenza n. 40280 del 21/05/2013 Ud. (dep. 27/09/2013) Rv. 257325 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Condanna per più reati a pena detentiva temporanea - Regola di temperamento del cumulo materiale delle pene - Limite dei trenta anni di reclusione - Applicazione prima della riduzione per la scelta del rito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257325-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Nella specie la Corte ha censurato la sentenza che aveva applicato la diminuente per la scelta del rito dopo il cumulo materiale delle pene, pari ad anni 38 di reclusione, senza operare prima il temperamento di cui all'art. 78 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 73 com. 1, Cod. Pen. art. 76 com. 1, Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)