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Sez. 4, Sentenza n. 827 del 21/11/2017 Ud. (dep. 11/01/2018) Rv. 271751 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Condanna per più reati a pena detentiva temporanea - Giudicato formatosi su una delle due condanne - Determinazione della pena nel giudizio di cognizione - Regola di temperamento del cumulo materiale delle pene - Limite dei trenta anni di reclusione - Applicazione prima della riduzione per la scelta del rito - Necessità.
Stato
decisa il 2017-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271751-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)