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Sez. 3, Sentenza n. 2137 del 05/05/1978 (Rv. 391523 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE - VOLONTA DI SURROGAZIONE DELL'INAIL - PAGAMENTI DIRETTI AL DANNEGGIATO - INOPPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391523-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE - VOLONTA DI SURROGAZIONE DELL'INAIL - PAGAMENTI DIRETTI AL DANNEGGIATO - INOPPONIBILITA.*

La disciplina dell'art 1916 cod civ e operante dal momento in cui l'Inail abbia comunicato al terzo responsabile di aver ammesso il sinistro all'indennizzo e lo abbia altresi avvertito dell'intenzione di avvalersi della surrogazione, rendendo cosi inopponibili nei propri confronti gli eventuali pagamenti effettuati dal responsabile direttamente al danneggiato. (Conf 293/73, mass n 362175).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)