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Sez. L, Sentenza n. 1869 del 20/03/1980 (Rv. 405486 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - MOMENTO DETERMINANTE - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - ATTI DELL'ASSICURATO PREGIUDICANTI IL DIRITTO DI RIVALSA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405486-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - MOMENTO DETERMINANTE - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - ATTI DELL'ASSICURATO PREGIUDICANTI IL DIRITTO DI RIVALSA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La norma dell'art 1916 cod civ, secondo la quale, avvenuto il pagamento dell'indennita assicurativa, il diritto al risarcimento si trasferisce dall'assicurato all'assicuratore, non da luogo ad una vera e propria surrogazione, ma ad una peculiare Forma di successione particolare nel diritto di credito, che non si attua in modo autonomo ed immediato nel momento stesso in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennita dovuta, bensi solo quando, come nella cessione del credito (art 1264 cod civ), l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile il pagamento dell'indennizzo e abbia manifestato la volonta di avvalersi della surroga. Pertanto, anche alle azioni di regresso dell'Inail gli Atti - positivi (rinunce, transazioni, quietanze) o negativi (inerzia da cui derivi il decorso del termine di decadenza o prescrizione) - dello assicurato pregiudicano il diritto di rivalsa dell'assicuratore solo se compiuti prima che al terzo responsabile sia resa nota l'avvenuta surroga e non anche quando siano compiuti dopo. (V 3291/78, mass n 392720; (V 2137/78, mass nn 391523 e 391524; (Conf 918/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)