Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 18/04/2014 (Rv. 630113 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Legittimazione del condomino assente e regolarmente convocato ad impugnare per difetto di convocazione di altro condomino - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)