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Sez. L, Sentenza n. 4963 del 08/03/2005 (Rv. 579865 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Lavoratori associati e dipendenti di compagnie e gruppi portuali - Pensionamento anticipato - Trattamento di fine rapporto a carico del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali - Diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria (a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma sesto, del D.L. n. 65 del 1996) - Spettanza ex art. 429 cod. proc civ. - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579865-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA

In relazione alle somme dovute dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali per il trattamento di fine rapporto in favore dei lavoratori ed associati delle compagnie e gruppi portuali collocati anticipatamente a riposo, a prescindere dalla natura previdenziale dei crediti, gli interessi e la rivalutazione monetaria (a seguito della sentenza n. 327 del 1999 della Corte Costituzionale) sono dovuti in modo automatico secondo la disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ., atteso che il predetto Fondo subentra nella stessa posizione del datore di lavoro ed è tenuto a pagare il medesimo debito retributivo di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/04/1983 num. 103 art. 3, Decreto Legge 17/12/1986 num. 873, Decreto Legge 16/02/1996 num. 65 art. 1, Legge 23/05/1983 num. 230, Legge 13/02/1987 num. 26, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)