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Sez. L, Sentenza n. 12226 del 03/07/2004 (Rv. 574093 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratori Portuali - Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali - Accollo cumulativo "ex lege" dell'obbligo di pagare il trattamento di fine rapporto per i lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato - Configurabilità - Credito del lavoratore relativo al trattamento di fine rapporto - Natura retributiva - Sussistenza - Conseguenze - Divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574093-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Poiché, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma undicesimo, ultimo periodo, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è venuta meno la disposizione che escludeva l'obbligo del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali di corrispondere gli accessori sui crediti dei predetti lavoratori per il trattamento di fine rapporto, trovano applicazione, in relazione alle prestazioni che il Fondo deve erogare, le regole generali in materia di obbligazioni; ne consegue che, realizzandosi a carico del Fondo un accollo cumulativo "ex lege", in forza del quale il Fondo stesso subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, e avendo il credito inerente al trattamento di fine rapporto e agli accessori natura retributiva, a norma dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., il Fondo è tenuto a corrispondere sulle somme dovute per quel titolo gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno, senza necessità che il lavoratore assolva l'onere di allegazione e di prova di cui all'art. 1224, comma secondo, cod. civ., con decorrenza dalla maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1996 num. 535 art. 1 com. 11 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 647 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)