Sez. L, Sentenza n. 21595 del 15/11/2004 (Rv. 578035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore inerente agli ultimi tre mesi del rapporto - Prescrizione annuale - Presentazione della domanda amministrativa - Effetto interruttivo e sospensivo - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, secondo la previsione dell'art. 2, comma quinto, D.Lgs. n. 80 del 1992, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, ai sensi degli art. 25 e 46 legge n. 88 del 1989, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, cosicché il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (che, nel caso di silenzio dell'Istituto e di mancata proposizione nei termini del ricorso amministrativo, si ha dopo duecentodieci giorni, di cui centoventi dalla domanda e novanta fissati per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 46 della citata legge n. 88 del 1989).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 25, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)