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Sez. 2, Sentenza n. 5107 del 22/05/1998 (Rv. 515692 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Liquidazione del compenso al curatore - Criteri.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515692-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di compensi liquidati al curatore fallimentare, l'art.1.1 del D.M. 28 luglio 1982 prevede che soltanto per le somme fino a l. 1000 milioni il compenso per il curatore non possa essere inferiore a determinati minimi o superiore a determinati massimi, prevedendo, per le somme eccedenti tale valore, soltanto una percentuale massima (fino all'1, 80 per cento per le somme tra 1000 e 3000 milioni; fino allo 0, 90% per le somme che superino 3000 milioni), ma non anche una percentuale minima, mentre il successivo art. 2.1 stabilisce che, quando (come nella specie) il curatore cessi alle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato tenendo conto anche dell'opera prestata. Ne consegue che, per le somme eccedenti i 1000 milioni, la discrezionalità del tribunale trova il suo unico limite nella liquidazione di un compenso non superiore alla percentuale massima stabilita dal ricordato D.M.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 28/07/1992 art. 1, DM Grazia e Giustizia 28/07/1992 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)