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Sez. 1, Sentenza n. 9149 del 15/09/1997 (Rv. 508000 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Liquidazione - Attività prestata prima della chiusura delle operazioni - Determinazione - Criteri - Poteri discrezionali del tribunale fallimentare - Motivazione - Adeguatezza - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508000-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

In sede di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, al detto commissario, cessato dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso va liquidato, tenuto conto dell'opera prestata, secondo i principi dettati dall'art. 5 primo comma D.M. 28 luglio 1992 n. 570, ossia adottando le percentuali di cui all'art. 1 dello stesso D.M. sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall.; la concreta determinazione del compenso, nel quadro dei suddetti principi, rientra nel potere discrezionale del tribunale fallimentare, ma l'esercizio di tale potere dev'essere congruamente motivato, in guisa da consentire il controllo della correttezza del suo uso.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 172, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)